CQC - Tutto ciò che c'è da sapere
Mercoledì 11 Novembre 2015A chi serve il CQC? A tutti coloro che intendono guidare di professione veicoli per i quali occorre la patente C, D, C+E, D+E. Nulla cambia per chi è autista professionale di autovetture, ad esempio tassisti ed autisti di vetture da noleggio con conducente. Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli: - la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h; - ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; - sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; - utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; - utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale; - utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci; - che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale. Come si consegue? Per conseguirla, è necessario seguire un corso di formazione iniziale e superare un esame; per mantenerla, sarà obbligatorio seguire ogni 5 anni anche un corso di formazione periodica. Questo è quanto stabilisce la direttiva 2003/59/CE, e queste dunque sono le regole da rispettare. Il corso di formazione iniziale si può svolgere in due modalità: ordinaria o accelerata. Nel caso della formazione accelerata la durata del corso è minore, ma la CQC conseguita sarà soggetta a delle limitazioni per un certo periodo di tempo. I corsi della CQC sono organizzati dalle autoscuole e dagli enti accreditati, sono strutturati in una parte comune per tutti gli autisti professionali e in una parte specifica (per trasporto cose e trasporto persone) e prevedono la presenza alternata in aula di tre docenti: un insegnante di scuola guida, un esperto di autotrasporto e uno specialista medico. Chi ha l'attestato di autotrasportatore può evitare di seguire la parte del corso relativa all'autotrasporto, e chi ha già conseguito la CQC persone può evitare di seguire la parte generale, così come chi ha già conseguito la CQC merci. Quanto costa il CQC? Trasporto Persone : da 850 a 1500 euro Trasporto Merci: da 2500 a 4000 euro (il prezzo varia da città a città) Quali sono le modalità dell'esame? L'esame per il conseguimento del CQC è possibile dopo aver seguito un corso di 260 ore teorico + 20 ore di guide presso autoscuole o centri abilitati. Tale corso è obbligatorio ed è previsto l'obbligo di frequenza e può esser fatto solo da persone abilitate a tale scopo. Successivamente è previsto l'esame finale in motorizzazione. In caso di esito negativo si può ripetere entro un anno. In caso di esito ancora negativo o passato tale termine occorre rifare il corso da capo. Chi lo rilascia? Come per le patenti, il CQC viene rilasciato dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile . Quanto tempo è valido? Quando scade? Il CQC ha una validità di 5 anni e prima di ogni scadenza il conducente deve preoccuparsi di rinnovarlo. Il rinnovo può essere eseguito entro 18 mesi precedenti la data di scadenza, (D.M. 5/8/2011) pubblicato sulla G.U. 192 del 19/8/2011; il nuovo CQC rinnovato, riprende la data del precedente rilascio pertanto non si perdono periodi di validità. Qualora si dimentica di rinnovare il CQC per oltre due anni dalla scadenza, il conducente è obbligato a rifare il corso di primo rilascio ed effettuare gli esami. Il costo varia da 850 euro a piu di 1000 euro. Con decreto ministeriale del 5 agosto 2011 (G.U. n. 192 del 19.8.2011), il corso di formazione periodica per il rinnovo della CQC può essere frequentato a partire da diciotto mesi antecedenti la data di scadenza di validità della carta di qualificazione del conducente. In tal caso essa è rinnovata senza soluzione di continuità. - La carta di qualificazione del conducente scaduta da non oltre due anni è rinnovata con la mera frequenza di un corso di formazione periodica: dalla data di scadenza della validità e fino alla data di rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 9, è vietato l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose. - La validità della carta di qualificazione del conducente scaduta da oltre due anni è rinnovata a seguito della frequenza di un corso di formazione periodica ed il superamento delle prove di esame. Requisiti Per conseguire la carta di qualificazione i conducenti (residenti in Italia o cittadini non appartenenti alla UE o al SEE che svolgono l’attività presso impresa stabilita in Italia) devono: essere titolari almeno della patente di categoria C, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di cose, o di categoria D, per iscriversi ad un corso di formazione iniziale per conseguire una CQC per il trasporto di persone; aver compiuto - 18 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente di guida delle categorie C e CE: nel rispetto del limite di massa complessiva a pieno carico di 7,5 t qualora sia stato frequentato un corso di formazione iniziale accelerato di 140 ore (tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 21 anni di età); in deroga al suddetto limite qualora invece sia stato frequento un corso ordinario di 280 ore; - 21 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, senza alcuna limitazione se è stato frequentato un corso di qualificazioni iniziale ordinario di 280 ore; con la limitazione del servizio di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, ovvero del trasporto al massimo di 16 passeggeri, se è stato frequentato un corso di formazione accelerato di 140 ore ((tale limitazione viene evidenziata sulla CQC con il codice “107” che perde di valore al compimento dei 23 anni di età); - 23 anni, per guidare veicoli adibiti al trasporto di passeggeri per cui è richiesta la patente di guida delle categorie D e DE, avendo frequentato un corso di qualificazione iniziale accelerato di 140 ore.