Circolare Ministeriale del 22 Luglio 2011
Sabato 23 Luglio 2011Il 22 luglio 2011 il Ministero dell’Interno, congiuntamente con il Ministero delle Infrastrutture e degli Autotrasporti, hanno emesso una circolare (numero 300/A/6262/11/111/20/3) con cui viene recepita la Decisione della Commissione Europea 2011(C) 3579 del 07/06/2011.
Questa Circolare fornisce alle Autorità di controllo (operatori di Polizia) direttive per l’applicazione uniforme delle sanzioni stabilite dall’articolo 174 del Codice della Strada.
Riassumiamo brevemente i principali punti esposti nella Circolare Ministeriale.
- Durata minima del riposo giornaliero Un riposo giornaliero insufficiente veniva considerato come non effettuato. Per questo accadeva che venivano sommate le guide delle giornate che non risultavano separate da un riposo. Accadeva allora che in caso di infrazione per riposo insufficiente veniva addebitata anche l’infrazione per guida eccessiva. Adesso se il riposo insufficiente ammonta ad almeno 7 ore le guide delle due giornate non saranno sommate. Rimane confermato, però, che il conducente fermato per controllo potrà riprendere il viaggio solo dopo avere completato il riposo richiesto, indipendentemente dall’avere accumulato o meno le 7 ore citate.
- Calcolo delle pause in caso di guida con numerosi start-stop I cronotachigrafi digitali più comuni sul mercato arrotondano sempre al minuto successivo anche le frazioni di guida di pochi secondi (ad esempio: 5 secondi di guida vengono conteggiati come se fosse 1 minuto intero di guida). Quando la tipologia di attività comporta numerosi start-stop, ad ogni segmento di guida può corrispondere una “perdita” di svariati secondi che, sommati, portano anche a più decine di minuti di guida conteggiati nella giornata, senza che questi siano stati effettivamente svolti. E’ istituita una tolleranza, in caso di frequenti soste che devono sempre essere provate. Va, quindi, sottratto 1 minuto per ogni periodo di guida. E’ possibile sottrarre al massimo 15 minuti per ogni periodo di guida di 4 ore e mezza.
- Spostamenti del veicolo durante pause e riposi In caso di effettiva necessità e straordinariamente, diventa possibile interrompere una pausa o un riposo giornaliero/settimanale per brevi spostamenti del veicolo. Il conducente deve annotare a mano (sul retro del disco o della strisciata) le cause dell’interruzione e l’annotazione dev’essere vistata (con firma) da parte dell’autorità (ad esempio organo di Polizia) o del responsabile (ad esempio rappresentante dell’ente che gestisce un terminal). Se è impossibile ottenere tale firma, il conducente deve annotare lui stesso gli estremi dell’autorità che ha richiesto lo spostamento del veicolo.
- Obbligo di registrazione riposo giornaliero E’ necessario documentare l’attività di tutte le 24 ore di ogni giorno. L’attività di riposo che non viene documentata dal cronotachigrafo perché il disco o la carta tachigrafica vengono estratte, dovrà essere inserita a mano dal conducente all’atto dell’inizio del successivo turno lavorativo. Tale obbligo riguarda pure il riposo settimanale, ma solo su cronotachigrafo digitale. In caso di cronotachigrafo analogico il riposo settimanale non va documentato.
- Esenzioni per determinati tipi di veicoli o trasporti Complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate adibito a trasporto non commerciale. Autoveicoli per uso speciale (in quanto non adibiti a trasporto merci). Veicoli per spurgo pozzi neri a prescindere dal tipo di immatricolazione (ad uso speciale o per trasporti specifici), ma solo su territorio nazionale. Veicoli per servizi di nettezza urbana anche se vuoti o fuori dal territorio comunale, ma solo per raccolta (è escluso il trasporto rifiuti fra centri di raccolta e/o smaltimento).
- Compilazione modulo controllo assenze Il conducente che guida esclusivamente veicoli esenti dall’obbligo di cronotachigrafo è esentato dalla tenuta del modulo di controllo assenze. Se, però, guida pure veicoli soggetti all’obbligo di cronotachigrafo Complesso deve tenere il modulo di controllo assenze anche con riferimento ai periodi di guida dei veicoli esentati e per tutti i 28 giorni precedenti alla giornata di lavoro. Il modulo va compilato (per singolo conducente) e firmato dal legale rappresentante dell’impresa o suo delegato (diverso dall’autista). Il modulo può essere prestampato e parzialmente compilato a mano (soprattutto nelle parti mutabili). Il conducente che, dopo periodo di assenza, riprende servizio in luogo diverso dalla sede aziendale, può tenere copia del modulo ricevuta via fax o per via telematica.
- Accertamento di più infrazioni all’art. 174: decurtazione punti Ai sensi dell’art. 126 bis comma 1 del Codice della Strada, in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni all’art. 174 durante un controllo su strada, possono essere decurtati al massimo 15 punti alla patente (tranne che nei casi per i quali è prevista sospensione o revoca di patente).
- Notifica violazioni Regolamento CE 561/2006 La notifica di verbale di violazione può essere differita per consentire all’organo di controllo tutti gli accertamenti sui dati scaricati da tachigrafo digitale (solo per questa tipologia di apparato però). Dal giorno dello scarico dei dati la notifica al conducente e all’obbligato in solido dev’essere fatta entro 90 giorni.
- Aree private La circolazione in aree private non è soggetta all’applicazione del Reg. CE 561/2006. Tale circolazione, però, non può essere considerata come risposo (il conducente è impegnato comunque in attività lavorativa). E’ quindi obbligatorio registrare tale attività annotandola manualmente come “lavoro” su disco cartaceo analogico, oppure impostando la modalità “out of scope” su cronotachigrafo digitale.
- Sigilli su retro cronotachigrafo digitale Non sono obbligatori i sigilli sulla gabbia di contenimento della civetteria che si trova sul retro del cronotachigrafo digitale.
- Guida promiscua: documentazione 28 giorni Il conducente che guida automezzi con cronotachigrafi sia digitali che analogici deve avere con se documentazione relativa agli ultimi 28 giorni di attività, e cioè:- Dischi cartacei- Carta conducenteNon è più richiesta la stampa delle strisciate per le giornate di attività con cronotachigrafo digitale. Saranno le pattuglie degli organi di controllo a dovere essere attrezzate per la lettura della carta conducente (art. 19 legge 13/11/1978 n. 727) Se per giustificata ragione (attesa duplicato per furto, smarrimento deterioramento, etc) l’autista è privo della carta conducente, può produrre le stampe (strisciate) eseguite su veicolo con tachigrafo digitale.