AutoTrasporto24

Normative e Documenti utili per autotrasportatori

Prende il via dallo scorso 2 Aprile 2012 il Decreto Interministeriale che, in pratica, istituisce una classifica del livello di rischio per le aziende di autotrasporto. E’ una novità di notevole importanza e va compresa e valutata molto bene per l’impatto che può avere per le aziende in termini di conseguenze a vari livelli: organizzativo, finanziario, etc. Vediamo di cosa si tratta:

Regolamenti Comunitari n. 561/2006 e 3821/1985

Si parte dalle disposizioni che riguardano i cronotachigrafi (analogici e digitali) ed i tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, per prendere in considerazione tutte le infrazioni a tali disposizioni commesse con veicoli in disponibilità (di proprietà e in noleggio) delle imprese di trasporto, sia merci che passeggeri e sia in conto proprio che in conto terzi.

Controlli

Ogni controllo, sia su strada che in azienda,  da parte degli organi verificatori, che si concluda con un verbale di contestazione di infrazioni per cronotachigrafo e/o tempi di guida e riposo, dovrà essere comunicato per via telematica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che istituisce un apposito elenco Attenzione però: la comunicazione telematica al Ministero va fatta solo dopo la definizione dell’infrazione, cioè,  in alternativa :
  • Dopo li pagamento del verbale
  • A conclusione di eventuali ricorsi (quindi anche in anno diverso da quello dell’accertamento)
  • Scaduti i termini per proporre ricorsi
Per questo motivo si suggerisce di notificare i ricorsi eventualmente proposti anche all’organo accertatore che ha emesso il verbale, affinché questo non proceda alla comunicazione telematica fino a conclusione dell’iter.

Punteggio

In base ad ogni infrazione comunicata entro il 31/12 di ogni anno, viene attribuito un punteggio all’azienda di trasporto. Tutti i punteggi comunicati durante il medesimo anno solare (a prescindere dalla data di accertamento) concorrono a generare un INDICATORE DI RISCHIO, che deve essere fissato entro il 31 gennaio dell’anno subito successivo. Si noti che, potendosi dovere comunicare delle infrazioni anche con notevole ritardo rispetto alla data di accertamento (si pensi a infrazioni confermate dopo un iter di ricorso durato molti mesi), può accadere che in un determinato anno solare si cumulino infrazioni e quindi punteggio di notevole entità. E’, quindi, consigliabile porre attenzione a queste eventualità quando si presentino dei ricorsi che si concludono con esito negativo. Il punteggio ha validità per tutto l’anno successivo a quello in cui sono state monitorate le infrazioni e viene conservato per 5 anni. E’ possibile consultare il punteggio, previa registrazione, su www.ilportaledellautomobilista.it

Aziende a Rischio

Le aziende che superano in un anno l’indicatore di 100 punti, sono considerate ad elevato rischio. Il Ministero dei Trasporti  stila un apposito elenco delle aziende a rischio e lo comunica al Ministero del Lavoro, affinché provveda entro l’anno a disporre accesso ispettivo presso le stesse. Per le imprese in situazione di particolare gravità può essere fatta apposita segnalazione alle autorità competenti, affinché svolgano ulteriori e più approfonditi accertamenti.

Valore dei punteggi attribuiti in funzione delle infrazioni rilevate

 

Criteri di attribuzione della gravità delle infrazioni

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