AutoTrasporto24

Normative e Documenti utili per autotrasportatori

Domanda

Come ci si deve comportare per i casi in cui il trasporto avvenga per almeno 24 ore consecutive in uno stato diverso da quello di partenza?

Risposta

Per rispondere a questa domanda dobbiamo, prima di tutto, chiarire le condizioni alle quali è soggetta la deroga che consente di usufruire del riposo settimanale dopo 12 giorni (invece che dopo 6) dall’ultimo riposo settimanale. Queste le condizioni che consentono di usufruire della deroga:
  1. Il trasporto deve avvenire, per almeno 24 ore consecutive, in un paese diverso da quello di partenza.
  2. Il riposo settimanale “saltato” va recuperato subito, ovvero al primo riposo settimanale utile dopo la deroga (che, quindi, sarà usufruito oltre i 6 giorni dal precedente e comunque fra i 7 e i 12 giorni al massimo) il conducente dovrà alternativamente: a. Usufruire di 2 riposi settimanali consecutivi e senza interruzioni da 45 ore cadauno (per un totale di 90 ore) b. Usufruire di 2 riposi settimanali consecutivi e senza interruzioni di cui: il primo intero (45 ore) ed il secondo ridotto (comunque di almeno 24 ore) per un totale di almeno 69 ore. Le ore di riduzione del secondo riposo (la riduzione può giungere fino ad un massimo 21 ore) deve essere recuperata entro le 3 settimane successive a partire dal momento in cui si è usufruito della deroga (ovvero da quando si iniziano i 2 riposi settimanali consecutivi)
  3. Dal 01/01/2014 si aggiungono le seguenti condizioni: a. Il veicolo dev’essere munito di cronotachigrafo digitale b. Per le guide notturne (dalle 22:00 alle 06:00) devono essere presenti a bordo più di un conducente, oppure le pause (da 45 minuti o 15 + 30 minuti) andranno usufruite entro 3 ore (invece che 4 ore e 30 minuti).
A quanto sopra si aggiunge il fatto che il Regolamento CEE 1073/2009 che introduce la deroga di cui sopra all’art. 29, parla di “conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri”, per cui non appare contemplato il caso in cui i servizi siano più di uno … In effetti la norma può, a mio parere, essere intesa in termini estensivi, cioè: durante un singolo servizio che comprenda almeno 24 ore consecutive in paese diverso da quello di partenza…”. Quindi: se durante un servizio internazionale il conducente avrebbe da svolgere il riposo settimanale poiché ha raggiunto il sesto giorno dal precedente, questo può essere rinviato per altri 6 giorni al massimo. Viceversa: se il conducente, dopo l’ultimo riposo settimanale, ha svolto un trasporto turistico internazionale comprendente almeno 24 ore in paese diverso da quello di partenza e tale trasporto si è concluso prima di 6 giorni dal riposo settimanale… Non è prevista alcuna deroga.

 
Questo sito raccoglie dati statistici anonimi sulla navigazione, mediante cookie installati da terze parti autorizzate, rispettando la privacy dei tuoi dati personali e secondo le norme previste dalla legge. Continuando a navigare su questo sito, cliccando sui link al suo interno accetti il servizio e gli stessi cookie. - Privacy Policy