Domanda sul "Modulo delle Assenze" (Attestato dell'attività del conducente)
Lunedì 18 Agosto 2014E’ obbligatorio compilarlo anche in caso di infortunio professionale?
Questa causale non è fra quelle specificate sul modulo e dispongo di certificazione Inail attestante l’infortunio.
Avendo subito un controllo ed avendo mostrato la documentazione INPS, ho comunque ricevuto un verbale sanzionatorio: posso proporre ricorso?
Risposta:
Le causali presenti sul modulo assenze, ovvero le situazioni per le quali va utilizzato, sono:
- Malattia
- Ferie
- Congedi o Recuperi
- Guida di veicoli non soggetti a uso di cronotachigrafo
- Altre mansioni
- Disponibile
L’infortunio professionale rientra sicuramente nell’ipotesi della “Malattia”.
Poiché l’utilizzo del modulo assenze è assolutamente obbligatorio per tutti i periodi in cui è assente una qualsiasi registrazione di attività cronotachigrafica, ne deriva che è necessario utilizzare il modulo assenze per i periodi di infortunio professionale, associando tale periodo alla causale “Malattia”.
Nel caso in esame, purtroppo, l’organo accertatore è stato formale anche se ha agito correttamente: il modulo è sempre e comunque obbligatorio quando manca la registrazione cronotachigrafica… Tale obbligatorietà vuole soddisfare l’esigenza di verificare che la mancanza di registrazione non serva a coprire un’attività “fantasma” del conducente… In questo caso l’attività “fantasma” è certo che non vi è stata (vista la prova fornita tramite documentazione INAIL), ma l’operatore del controllo ha voluto, comunque, far valere l’aspetto formale.
Ne deriva che non si ritiene consigliabile opporre un ricorso al provvedimento sanzionatorio.
Va, comunque, ricordato che il modulo assenze può essere scritto a mano (non più come in passato quando andava compilato a macchina) e può anche essere inviato al conducente per via telematica (mail o fax… ma si consiglia comunque di stamparlo su carta) qualora il conducente non inizi il suo viaggio dalla sede aziendale.