AutoTrasporto24

Normative e Documenti utili per autotrasportatori

Durante il riposo settimanale tengo inserito un disco dal venerdì mattina fino alla domenica mattina, quando riparto, per comprovare la sosta. In caso di controlli è necessario esibire anche il modulo delle assenze ?

Risposta

Analizziamo brevemente cosa dicono le varie norme su riposo settimanale, dischi cronotachigrafici e Modulo delle Assenze … Il Regolamento CEE 3821 del 1985 dice: “I conducenti utilizzano i fogli di registrazione per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione è ritirato solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.” Il Regolamento CE 561 del 2006 dice poi : “«periodo di riposo settimanale»: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo” La Circolare del Ministero dell’Interno 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011 stabilisce che : Il modulo attestante l’assenza del conducente non serve a documentare l’effettuazione del riposo settimanale. Nell’ambito dell’attività settimanale del conducente, infatti, il riposo settimanale deve essere oggetto di documentazione attraverso le registrazioni dell’apparecchio di controllo (cronotachigrafo). Se il conducente guida abitualmente un veicolo munito di cronotachigrafo analogico (con dischi), la documentazione dell’effettuazione del riposo è fornita dall’assenza di dischi. Perciò, in occasione dei controlli stradali, il conducente esibisce solo i fogli delle giornate in cui ha lavorato. Se il veicolo che conduce, invece, è dotato di tachigrafo digitale, al momento in cui inizia il servizio dopo un riposo settimanale il conducente deve confermare che il periodo intercorrente fra l’estrazione della carta tachigrafica ed il successivo inserimento è da considerare come periodo di riposo. Tale possibilità è automaticamente presentata dal tachigrafo digitale ogni qualvolta viene inserita la carta cronotachigrafica (cosiddetto “Inserimento Manuale” delle attività). Riassumendo e rispondendo direttamente al quesito, possiamo allora concludere quanto segue: 1)      Un disco deve essere inserito nel cronotachigrafo nel momento in cui a bordo è presente l’autista (dal momento in cui prende in consegna il veicolo). 2)      Un disco non può mai stare nel cronotachigrafo per più di 24 ore 3)      Un disco documenta al massimo una giornata lavorativa e va estratto alla fine della giornata stessa. 4)      Il riposo settimanale non va documentato con il Modulo delle Assenze 5)      Per chi usa dischi, il riposo settimanale è dimostrato dall’assenza di dischi. 6)      Se durante riposo settimanale il conducente dispone del suo tempo liberamente, allora non è a bordo del veicolo, quindi non deve avere dischi a prova del fatto che non era a bordo. Discorso diverso va fatto per il caso in cui il riposo settimanale viene effettuato a bordo e in cuccetta (quindi con veicolo fermo …): in questo caso abbiamo detto che il Reg. CEE 3821/1985 dice che un disco va inserito se l’autista ha in consegna il veicolo (cioè se è a bordo e riposa sul mezzo). In questo caso si userà un disco per ogni giornata di riposo, al massimo per 24 ore. Per evitare di dover cambiare disco durante la notte (per evitare di sovrascriverlo usandolo per più di 24 ore e per evitare di interrompere il riposo notturno) si potrà cambiare il disco prima delle 24 ore, al momento in cui si va in cuccetta per iniziare a dormire (d’altronde, un disco può essere usato al massimo per 24 ore… ma può tranquillamente essere usato per un periodo inferiore…!).  

 
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