L'utilizzo del modulo assenze ed i chiarimenti Ministeriali nel caso il veicolo si guasti durante il viaggio.
Lunedì 14 Gennaio 2013Lo scorso 19 Dicembre 2012 il Ministero dell’interno ha emesso una Circolare chiarificatrice sulla compilazione del modulo delle assenze del conducente di autotrasporto.
Si tratta di un chiarimento per il caso in cui il veicolo si guasti durante il viaggio: in questa ipotesi, infatti, il cronotachigrafo potrebbe non essere più a disposizione per documentare l’attività del conducente durante il fermo del mezzo.
Diciamo subito che il Ministero ha precisato che il comportamento più idoneo potrebbe variare a seconda di quale caso si verifichi durante il periodo del guasto:
- Il conducente viene posto in disponibilità (in attesa di chiamata al lavoro) oppure adibito ad altra mansione perché il veicolo (e quindi il cronotachigrafo) rimane non disponibile per un tempo significativo e consistente: sarà opportuno compilare il modulo delle assenze documentandovi il tempo di disponibilità o la durata delle altre mansioni svolte.
- Il conducente svolge attività utili al ripristino del veicolo, cioè lavora, ma non svolge mansioni diverse da quelle previste per il conducente visto che si occupa del mezzo affidatogli: è più coerente annotare manualmente l’attività di lavoro nell’apposita griglia sul retro dei dischi cronotachigrafici oppure sul retro dello scontrino, a seconda che si utilizzi cronotachigrafo analogico o digitale. E’ anche possibile utilizzare un qualsiasi foglio sul quale annotare l’attività di lavoro svolto durante la riparazione del mezzo, avendo cura di allegarlo per 28 giorni ai dischi cronotachigrafici o alla carta conducente e non dimenticando di riportanrvi i propri dati identificativi (nome, cognome, numero della carta cronotachigrafica o della patente) e la propria firma.
Ma approfittiamo, a questo punto, per ricordare le regole per l’utilizzo del modulo delle assenze:
- É obbligatorio per giustificare le giornate in cui il conducente non ha svolto attività cronotachigrafica.
- Va utilizzato obbligatoriamente il modello prestampato previsto dalla Comunità Europea, che può essere compilato a mano
- Deve essere obbligatoriamente firmato dal legale rappresentante dell’impresa oppure da altro soggetto delegato, ad eccezione, però, del conducente.
- Se il lavoratore guida sempre e soltanto veicoli esenti dall’obbligo del cronotachigrafo non é tenuto a compilare il modulo per giustificare le altre mansioni svolte.
- Se il conducente guida alternativamente sia veicoli esenti che veicoli per cui è obbligatorio l’uso del cronotachigrafo allora dovrà avere con sé il modulo assenze debitamente compilato.
- Se il conducente, alla ripresa del servizio, non ha la possibilità di avere il documento in originale perché, ad esempio, parte da una località diversa dalla sede dell’azieda, può portare con sé una copia del modulo trasmessa via fax o telematicamente (mail).
- Esclusivamente per le operazioni di autotrasporto condotte in ambito nazionale, in caso di assenza per cassa integrazione, sciopero o serrata, é data facoltà alle imprese di non compilare il modulo. Per provare tali circostanze si potrà esibire la comunicazione del datore di lavoro relativa al periodo di interruzione o di cassa integrazione, oppure la corrispondente documentazione rilasciata da enti previdenziali. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo ed esibita ad ogni richiesta degli organi di polizia stradale in sostituzione del modulo assenze.
- Il conducente, in caso di controllo, deve avere con sé il modulo già compilato e dovrà custodirlo per 28 giorni insieme alle registrazioni originali del tachigrafo.
- Dopo i 28 giorni i moduli assenze tenuti a bordo, insieme a tutta la documentazione cronotachigrafica, devono essere consegnati all’impresa su cui grava l’obbligo di successiva custodia per almeno un anno.
Asticolo scritto da Girolamo Simonato Comandante P.L. Montagnana e da Claudio Carrano Responsabile Centro Assistenza e Consulenza Tachigrafica per le Aziende di Autotrasporto “G.O.L.I.A.”