AutoTrasporto24

Normative e Documenti utili per autotrasportatori

Con una recente nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che nel caso di utilizzo del dispositivo per la misurazione della velocità, questo può essere impiegato su qualsiasi tipo di strada, a prescindere dalla distanza dal segnale di limite, purché:
  • Presidiato
  • Ben visibile 
  • Adeguatamente segnalato
Tutto ciò è chiaramente riportato dall’art. 142, comma 6-bis, del d.lgs. 285/92 ( Nuovo Codice della Strada), che recita:” Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.” Il dispositivo non presidiato, ovvero che opera senza la presenza degli organi di polizia stradale, va posto a una distanza di almeno 1 Km dai cartelli che indicano il limite di velocità. Si precisa che la distanza si riferisce al punto di installazione o al punto in cui viene effettuato il rilievo. Nel caso in esame, la distanza di un chilometro può essere computata rispetto al punto in cui viene effettivamente rilevata la violazione e non rispetto al punto di effettiva installazione. Riportiamo di seguito il testo della circolare che offre chiarimenti in merito a questi aspetti, accompagnata da qualche utile nota esplicativa. Prot. 300/A/2289/12/101/3/3/9 del 26 marzo 2012   Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante Disposizioni in materia di sicurezza stradale. Distanza minima degli apparecchi di misura rispetto ai cartelli indicanti i limiti massimi di velocità.   Si fa seguito alle direttive impartite con la circolare n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 in relazione alla tematica in oggetto indicata. La previsione normativa introdotta dall'articolo 25, comma 2 della Legge 120/2010 (1), impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità. La previsione normativa introdotta dall’articolo 25, comma 2 della Legge 120/2010 (1), impone agli Organi di polizia stradale, fuori dei centri abitati, di collocare i dispositivi di controllo della velocità ad almeno un chilometro dal segnale indicante il limite massimo di velocità. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali. nella richiamata circolare. conformemente alle disposizioni dell’articolo 104 Regolamento Codice della Strada D.P.R. 495/92 (2) è stato precisato che la predetta distanza viene calcolala dal segnale con il quale viene ripetuto il limite di velocità dopo l’intersezione. Sull’argomento sono state rappresentate alcune problematiche operative che rendono necessario un ulteriore intervento chiarificatore allo scopo di uniformare la prassi applicativa delle predette disposizioni . In conformità all’orientamento manifestato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si ritiene che, qualora la velocità massima consentita presenti il medesimo limite su tutti i rami delle strade che formano l’intersezione, non sussista l’obbligo del rispetto della predella distanza minima dal segnale posto dopo l’intersezione. Naturalmente, tale eccezione può operare solo quando la segnaletica indicante il limite di velocità, presente sui tratti di strada che precedono l’intersezione, sia comunque ad una distanza di almeno un chilometro dalla postazione di controllo. In sintesi, in tali casi, la distanza di almeno un chilometro deve essere assicurata a tutti gli utenti in approssimazione alle postazioni di rilevamento, quale che sia il tratto di strada percorso ed a prescindere dall’eventuale segnale di ripetizione del limite di velocità dopo l’intersezione. Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo. sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.  
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - città  ed  autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater, del  decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le  modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei  proventi  di  cui  al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le  modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità
  2. Art. 104. Regolamento di Attuazione Disposizioni generali sui segnali di prescrizione
1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in: a) SEGNALI DI PRECEDENZA; b) SEGNALI DI DIVIETO; c) SEGNALI DI OBBLIGO. 2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale. 3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata. 4. I segnali di prescrizione possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2. 5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3, eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione. 6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto.   Articolo Scritto e gentilmente concesso dal Comandante G. Simonato  della Polizia Locale di Montagnana.

 
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