L'utilizzo di strumenti per il rilievo della velocità: le precisazioni del Ministero dei Trasporti
Venerdì 18 Maggio 2012Con una recente nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che nel caso di utilizzo del dispositivo per la misurazione della velocità, questo può essere impiegato su qualsiasi tipo di strada, a prescindere dalla distanza dal segnale di limite, purché:
- Presidiato
- Ben visibile
- Adeguatamente segnalato
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità
- Art. 104. Regolamento di Attuazione Disposizioni generali sui segnali di prescrizione