La Guida in stato di Ebbrezza
Martedì 05 Giugno 2012Cassazione - Sentenza n. 18134 del 14 maggio 2012
Senza la prova etilometrica e/o ematica, si può evitare la sanzione penale se non è possibile stabilire che il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l.
Nel caso di specie il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi sanzionatoria meno grave, che con l’entrata in vigore della Legge 120/2010 è stata depenalizzata.
La Suprema Corte, sezione quarta penale, con la sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134, ha stabilito che la guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui non sia possibile da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del d. lgs. 285/92, stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata dall’entrata in vigore della Legge 120/2010.
Nel caso di specie, come si può apprendere dalla Sentenza sotto riportata, l’accertamento sanzionatorio si è verificato a seguito di sinistro stradale e con rifiuto da parte del conducente di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Dagli atti processuali si è appreso che lo stesso veniva condannato sia in primo che in secondo grado, con la motivazione ascritta all’art. 186 d. lsg. 285/92 in quanto “aveva guidato in stato di ebbrezza e si era, altresì, rifiutato di sottoporsi all’alcool test”.
Reati unificati dal vincolo della continuazione, pertanto i Giudici avevano emesso una condanna ad un mese di arresto, nonché €. 900,00 di ammenda e sospensione della patente di guida per un mese.
Il conducente ricorre in Cassazione giudicando gli elementi sintomatici rilevati dalla Polizia di Stato non erano adatti alla dimostrazione della sussistenza dello stato di ebbrezza.
Prima di continuare nella disamina della Sentenza, voglio riflettere sul termine “sintomatologia”.
Il termine individua il corredo di sensazioni per lo più anormali o non usuali che sono provocate da una malattia o da un trauma o da un qualsiasi evento patologico.
Già in queste definizioni troviamo alcuni elementi essenziali del fatto riportati in sentenza:
- trauma: come si legge in sentenza:” giunti sul luogo in cui era stato segnalato che un'autovettura Audi 100, percorrendo via Terrasanta, aveva speronato vetture in sosta, danneggiandole e creando in tal modo allarme nei passanti.”
- evento patologico: “delle tipiche condizioni sintomatiche (alito fortemente vinoso; linguaggio sconnesso; eccessiva ed immotivata euforia; andatura barcollante; ecc.) rilevate dagli agenti operanti della Questura di Palermo (e descritte nel verbale di contestazione)”
- elemento ambientale: “per aver guidato in Palermo l’8 febbraio 2007, l'autovettura tg. (…), in stato di ebbrezza alcoolica e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico”
- oggettività: “Il V. inoltre, alla richiesta degli agenti di sottoporsi al test alcolemico, aveva opposto un netto rifiuto”.