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Cassazione - Sentenza n. 18134 del 14 maggio 2012 Senza la prova etilometrica e/o ematica, si può evitare la sanzione penale se non è possibile stabilire che il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l. Nel caso di specie il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi sanzionatoria meno grave, che con l’entrata in vigore della Legge 120/2010 è stata depenalizzata.   La Suprema Corte, sezione quarta penale, con la sentenza del 14 maggio 2012, n. 18134, ha stabilito che la guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui non sia possibile da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del d. lgs. 285/92, stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico nel sangue sia superiore al limite di 0,8 g/l, il trasgressore deve essere ritenuto responsabile della ipotesi meno grave, ormai depenalizzata dall’entrata in vigore della Legge 120/2010. Nel caso di specie, come si può apprendere dalla Sentenza sotto riportata, l’accertamento sanzionatorio si è verificato a seguito di sinistro stradale e con rifiuto da parte del conducente di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Dagli atti processuali si è appreso che lo stesso veniva condannato sia in primo che in secondo grado, con la motivazione ascritta all’art. 186 d. lsg. 285/92 in quanto “aveva guidato in stato di ebbrezza e si era, altresì, rifiutato di sottoporsi all’alcool test”. Reati unificati dal vincolo della continuazione, pertanto i Giudici avevano emesso una condanna ad un mese di arresto, nonché €. 900,00 di ammenda e sospensione della patente di guida per un mese. Il conducente ricorre in Cassazione giudicando gli elementi sintomatici rilevati dalla Polizia di Stato non erano adatti alla dimostrazione della sussistenza dello stato di ebbrezza. Prima di continuare nella disamina della Sentenza, voglio riflettere sul termine “sintomatologia”. Il termine individua il corredo di sensazioni per lo più anormali o non usuali che sono provocate da una malattia o da un trauma o da un qualsiasi evento patologico. Già in queste definizioni troviamo alcuni elementi essenziali del fatto riportati in sentenza:
  • trauma: come si legge in sentenza:” giunti sul luogo in cui era stato segnalato che un'autovettura Audi 100, percorrendo via Terrasanta, aveva speronato vetture in sosta, danneggiandole e creando in tal modo allarme nei passanti.”
  • evento patologico: “delle tipiche condizioni sintomatiche (alito fortemente vinoso; linguaggio sconnesso; eccessiva ed immotivata euforia; andatura barcollante; ecc.) rilevate dagli agenti operanti della Questura di Palermo (e descritte nel verbale di contestazione)”
  • elemento ambientale: “per aver guidato in Palermo l’8 febbraio 2007, l'autovettura tg. (…), in stato di ebbrezza alcoolica e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico”
  • oggettività: “Il V. inoltre, alla richiesta degli agenti di sottoporsi al test alcolemico, aveva opposto un netto rifiuto”.
  Consultando un dizionario medico, alla voce elementi sintomatici dello stato di ebbrezza, si legge:”Nell’ambito dei disturbi psichici prodotti dall’alcol va posta una fondamentale distinzione fra quelli dovuti all’intossicazione acuta e quelli dovuti all’intossicazione cronica. Infatti, mentre nel primo caso i disturbi scompaiono con l’eliminazione dell’alcol dall’organismo e non sono quindi osservabili nei periodi di astinenza, nel secondo essi persistono anche dopo l’eliminazione dell’alcol ingerito, e l’astinenza, anche prolungata, non è sufficiente a farli scomparire completamente. Intossicazione acuta è rappresentata dalle tipiche manifestazioni di ubriachezza comune. Dopo uno stadio iniziale di eccitamento psicomotorio subentra una fase caratterizzata da una riduzione dell’efficienza psichica globale con diminuzione dell’attenzione, rallentamento delle percezioni, incoordinazione dei movimenti, difficoltà di parola, vertigini, nausea, vomito e sonnolenza fino al coma. Nello stadio successivo tutte le capacità risultano menomate: ne deriva che l’ubriachezza può essere causa di infortuni sul lavoro e incidenti stradali. Per questo in alcuni paesi si procede alla misurazione dell’alcolemia o alla rilevazione di alcol nell’alito con un apposito apparecchio quando si sospetti che l’automobilista guidi in stato di ebbrezza alcolica.”   I giudici di legittimità, con la sentenza di cui si tratta, hanno ritenuto entrambi i fatti ascritti all’imputato non previsti quali reato. E’ vero, sostiene la Corte, che lo stato di ebbrezza può essere accertato con qualsiasi mezzo, ma è altrettanto vero che qualora non risulti possibile stabilire con precisione se il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 g/l, il trasgressore dovrà ritenersi responsabile, in base al principio del favor rei, della ipotesi meno grave ora depenalizzata. Nella decisione in commento si legge testualmente che “...Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4, n. 28787 del 2011; Sez. 4, n. 43017 del 2011). Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla Legge 29 luglio 2010 n. 120.  Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 186 cod. strada”. Pertanto, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto nel caso concreto gli elementi sintomatici non “permettono di individuare un preciso grado di etilemia”.   Dal sito dell’A.S.A.P.S. si riporta quanto segue: Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Elementi sintomatici – Caratteristiche – Gravità, precisione e concordanza – Desumibilità dello stato di ebbrezza da alito vinoso ed arrossamento degli occhi – Esclusione (Cass. Pen., sez. IV, 13 luglio 2006, n. 24202) Lo stato di ebbrezza alcolica, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 186 c.s., pur potendo essere desunto, indipendentemente dall’accertamento strumentale previsto dall’art. 379 del Regolamento, da elementi sintomatici, non può tuttavia ritenersi provato quando tali elementi non abbiano caratteristiche di gravità, precisione e concordanza; il che non può dirsi quando – come nella specie – essi siano costituiti, secondo quanto riferito dai verbalizzanti, dal solo «alito vinoso», di per sé non indicativo delle quantità di bevande alcoliche ingerite, unito ad arrossamento degli occhi. Mercoledì, 07 Marzo 2012   SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 7 febbraio – 14 maggio 2012, n. 18134 (Presidente Sirena – Relatore Casella) Ritenuto in fatto Con sentenza in data 15 ottobre 2008, la Corte d'appello di Palermo confermava la sentenza emessa il 27 aprile 2009 dal Tribunale di Palermo che aveva giudicato V.S. responsabile delle contravvenzioni di cui all'art. 186, commi 2 e 7 cod. strada (per aver guidato in Palermo l’8 febbraio 2007, l'autovettura tg. (…), in stato di ebbrezza alcoolica e per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento alcolemico). Per l'effetto l'imputato veniva condannato,unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di UN mese di arresto ed Euro 900,00 di ammenda, applicata la sospensione della patente di guida per UN mese. La Corte distrettuale, condividendo gli assunti argomentativi della sentenza di primo grado, ha ribadito,a dimostrazione dell'affermazione della penale responsabilità del prevenuto ed in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la sufficienza,ai fini della prova dello stato di ebbrezza in cui versava l'imputato, delle tipiche condizioni sintomatiche (alito fortemente vinoso; linguaggio sconnesso; eccessiva ed immotivata euforia; andatura barcollante; ecc.) rilevate dagli agenti operanti della Questura di Palermo (e descritte nel verbale di contestazione), giunti sul luogo in cui era stato segnalato che un'autovettura Audi 100, percorrendo via Terrasanta, aveva speronato vetture in sosta, danneggiandole e creando in tal modo allarme nei passanti. Il V. inoltre, alla richiesta degli agenti di sottoporsi al test alcoolemico, aveva opposto un netto rifiuto. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza, per tramite del difensore, deducendo vizi di violazione di legge e di difetto ed illogicità della motivazione, avendo la Corte distrettuale errato nel giudicare idonei a dimostrare la sussistenza dello stato di ebbrezza,gli elementi sintomatici rilevati dalla P.G., laddove, a seguito della riforma normativa della fattispecie contravvenzionale in questione, introdotta nell'anno 2007, l’accertamento di siffatto status deve esser positivamente eseguito secondo le modalità tecniche previste dall'art. 186, commi 3 e 4 cod.strada: le uniche che possano fornire la precisa individuazione dei valori numerici del tasso alcoolemico quale presupposto dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Lamenta altresì il ricorrente il diniego, con motivazione meramente apodittica, delle attenuanti generiche, cui i Giudici d'appello sarebbero pervenuti richiamando unicamente i precedenti penali dell'imputato. Considerato in diritto L'impugnata sentenza deve esser annullata senza rinvio a' sensi degli artt. 129 e 620 lett. a) cod.proc.pen., non risultando previsti come reato, entrambi fatti ascritti all'imputato. Quanto alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, osserva il Collegio che costituisce pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis le più recenti pronunzie: Sez. 4 n. 28787 del 2011; Sez. 4 n. 43017 del 2011) quello secondo il quale lo stato di ebbrezza, per tutte le ipotesi previste dall'art. 186 cod. strada, può esser accertato con qualsiasi mezzo e quindi anche su base sintomatica, indipendentemente dall'accertamento strumentale. Vero è peraltro che, qualora non sia possibile stabilire, al di là di ogni ragionevole dubbio, se il tasso alcolemico era superiore al limite di 0,8 gr./l. il trasgressore doveva ritenersi responsabile, in nome del principio del favor rei, dell'ipotesi meno grave (fascia A), attualmente depenalizzata per effetto della novella di cui alla legge 29 luglio 2010 n. 120. Nel caso in esame, gli elementi sintomatici rilevati e testé descritti, in difetto di altri dati indiziari, non consentono di individuare un preciso gradiente di etilemia tale da indurre a ritenere sussistenti taluna delle più gravi fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 186 cod. strada. In relazione all'altro addebito di rifiuto di sottoporsi all'alcooltest, rileva la Corte che, In ossequio all'art. 2, comma 2 cod. pen., non può non trovare applicazione l'art. 5 del D.L. 3 agosto 2007 n. 117 (in vigore dal 4 agosto 2007) convertito nella L. 2 ottobre 2007 n. 160 che, dopo la commissione della violazione de qua avvenuta l’8 febbraio 2007, ha sostituito l'art. 186, comma 7 cod. strada (vigente a detta data e concernente un'ipotesi contravvenzionale) introducendo una fattispecie di semplice illecito amministrativo punito esclusivamente con sanzione amministrativa pecuniaria. Non rileva ovviamente in contrario (atteso il principio costituzionale di irretroattività della legge penale: art. 25, comma 2 Cost. ed il disposto dell'art. 2, comma 1 cod. pen.) il fatto che a in seguito dell'entrata in vigore - a decorrere dal 27 maggio 2008 - dell'art. 4 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito nella L. 24 luglio 2008 n. 125 – sia divenuto nuovamente reato (come peraltro è a tutt’oggi) la stessa condotta di rifiuto del conducente di veicolo di sottoporsi ad alcooltest. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono preveduti dalla legge come reato.   Comandante Simonato Girolamo – P.L. di Montagnana PD

 
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