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Domanda

E' vero che la normativa prevede che nell'arco delle 24 ore dall'inizio di un attività non si possano svolgere più di 9 ( o 10 2 volte a settimana ) ore di guida, anche se i periodi di guida sono separati da periodi di riposo corretti.?

Risposta

Il limite delle ore di guida giornaliere va sempre riferito alla giornata lavorativa e NON al giorno solare.
La giornata lavorativa inizia subito dopo il termine di un periodo di riposo (giornaliero o settimanale) e si conclude al successivo riposo giornaliero (o settimanale).
Per questo, quindi, la giornata lavorativa potrebbe trovarsi anche a cavallo di due diverse giornate di calendario, oppure una stessa giornata di calendario potrebbe comprendere due diverse giornate lavorative.
Contemporaneamente, va detto, un riposo giornaliero (di 11 oppure di 3 + 9 oppure di 9 ore) deve essere concluso entro le 24 ore (30 ore in caso di doppio autista) dall’inizio della prima attività della giornata lavorativa (che coincide con la fine del precedente riposo giornaliero o settimanale).

Ne consegue che: entro 24 ore (30 ore in caso di doppio autista) dall’inizio della prima attività sono comprese le ore di guida ed il riposo giornaliero.
In altre parole: se le ore di riposo sono correttamente fruite e le ore di guida sono entro i limiti previsti (9 ore oppure fino a 10 2 volte la settimana), risulta affermativa la risposta alla domanda.

Alcune precisazioni aggiuntive:

  1. Se il riposo giornaliero non è fruito correttamente (ovvero se è insufficiente o non concluso entro le 24 ore da inizio attività), ci si potrebbe trovare nella condizione di sommare le ore di guida di 2 diverse giornate (il riposo insufficiente è come se non ci fosse …). Ciò potrebbe comportare un’ulteriore sanzione e di entità abbastanza grave. Non è così, però, se il riposo insufficiente ammonta ad almeno 7 ore: in questo caso si sanziona il riposo insufficiente, ma non si sommano le ore guida delle diverse giornate (Circ. Min. Int n. 300/A/6262/11/111/20/3 del 22/07/2011)
  2. Le ore guida svolte in aree fuori dal campo di applicazione del Reg.CE 561/2006 e adeguatamente documentate non vanno computate.
  3. Sono previste delle tolleranze (fino a 15 minuti ogni 4 ore e 30 minuti di guida) per alcuni casi identificati dalla medesima Circolare del Ministero degli Interni citata prima (circolare ripresa e recepita anche dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero del Lavoro).

 

 
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