Nuove scadenze CQC: soppresso l'art 2 del Decreto Dirigenziale 6/08/2013
Martedì 19 Agosto 2014Appena 1 anno fa era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.D 6/08/2013 con il quale, nell’art. 2, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva predisposto una proroga alla validità delle CQC ottenute per documentazione nei seguenti termini:
- 09/09/2015 per il trasporto di persone oppure di persone e merci.
- 09/09/2016 per il trasporto di sole merci.
Lo stesso Decreto aveva in più previsto che i conducenti che avrebbero rinnovato i loro CQC entro le nuove date di scadenza, avrebbero ottenuto un nuovo CQC con riportata rispettivamente la seguente nuova scadenza :
- 09/09/2020 (invece che 09/09/2018) per il trasporto di persone oppure di persone e merci .
- 09/09/2021 (invece che 09/09/2019) per il trasporto di sole merci.
Tuttavia il 25 Luglio 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.M. 10 Giugno 2014 che ha abrogato l’art.2 del D.D 6 Agosto 2013 a seguito della contestazione del suddetto articolo da parte della Commissione Europea.
A seguito di ciò, dunque, la scadenza della CQC torna ad essere, per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di formazione sia prima che dopo il 6 Agosto 2013:
- 09/09/2018 per il trasporto di persone oppure di persone merci.
- 09/09/2019 per il trasporto di sole merci.
In sintesi, il D.M. 10/06/2014 , con l’abrogazione dell’art. 2 del D.D. 6/08/2013 prevede che vengano tolti due anni alla scadenza della CQC SOLO agli autisti che hanno già frequentato un corso di formazione per il rinnovo CQC e che possiedono una patente con riportata scadenza (2020 – persone e merci), (2021 – merci).
Qui allegate le Circolari del Ministero dei Trasporti che chiariscono in dettaglio quanto è stato qui riassunto. Per visualizzarle clicca sotto.