Tutto quello che dovete sapere sull'utilizzo di catene da neve e pneumatici invernali
Mercoledì 05 Dicembre 2012Leggendo le previsioni meteo di questi giorni è bene ricordare a tutti i lettori di autotrasporto24.it che dal 15 novembre 2012 è in vigore e rimarrà attivo fino al 15 aprile 2013 l'obbligo di catene di neve a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali. Il provvedimento riguarderà tutti i tratti della rete stradale e autostradale maggiormente a rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio, durante la stagione invernale.
La fonte normativa di tale obbligo è l’art. 1 della Legge 29 luglio 2010, n° 120 (“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”), che al paragrafo e) prevede “che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”, l’obbligo sarà segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale e avrà validità, anche al di fuori dei periodi indicati, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
La normativa viene incontro, inoltre, alle esigenze di fluidificazione del traffico e di prevenzione di blocchi della circolazione su lunghi percorsi extracittadini, non solo nel caso in cui c'è una concreta previsione di criticità meteorologiche connesse a neve o ghiaccio, ma anche quando tale situazione è solo astrattamente prevedibile.
Questo obbligo è reso pubblico mediante la segnaletica stradale verticale prevista dalla Fig. II 87 dell’Art. 122 Regolamento del Codice della Strada (D.P.R. 495/92) e che viene riportata qui a fianco.
Il provvedimento riguarderà tutte le regioni eccetto Umbria, Puglia, Sicilia e Sardegna, dove entrerà in vigore da dicembre, mentre in Valle d’Aosta, Basilicata e in alcuni tratti in Lombardia, Emilia Romagna e Toscana è già in vigore. L’elenco completo delle strade soggette all’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve a bordo è disponibile nel sito ufficiale e nel canale web tv dell’Anas.
Sotto l’aspetto della sicurezza stradale questo provvedimento ricopre un valore prezioso per tutti quelli che a vario titolo transitano lungo la rete viaria italiana.
Le case costruttrici e le associzioni di categoria del comparto pneumatici, infatti, sostengono che utilizzando pneumatici invernali, oltre a migliorare la sicurezza stradale, si ottiene addirittura una sensibile riduzione dei costi di esercizio della vettura.
Sotto l’aspetto giuridico l’inosservanza comporterà una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 80,00 fino ad un massimo di € 318,00. Questo fino al 31 dicembre 2012, perché con il nuovo anno è previsto aumento delle sanzioni del Codice della Strada.
La norma vuole prevenire i casi di disagio provocati da veicoli bloccati in mezzo alla carreggiata perché sprovvisti delle necessarie precauzioni, per questo è da ricordare che l'obbligo di catene da neve a bordo vige anche se il tratto stradale interessato in quel periodo di tempo non è innevato, in caso di bel tempo ed in tratti stradali che possono venir considerati a basso rischio di nevicata.
Vediamo di seguito quali sono le peculiarità e le caratteristiche di alcuni dei diversi dispositivi antineve e ghiaccio previsti dalla normativa.
CATENE
Si ''aggrappano'' bene quando lo spessore della neve inizia ad essere consistente oppure sul ghiaccio. Se le maglie con cui sono costruite hanno colori diversi aiutano nel montaggio. In curva hanno una buona tenuta e quindi ne risente in modo favorevole la frenata e la trazione. Sono molto robuste e, se usate in maniera corretta, durano a lungo.
Per contro risultano piuttosto difficili da montare.
Il loro ingombro ne impedisce, purtroppo, il montaggio su un numero notevole di veicoli, in particolare quelli con assetto ribassato o sportivo.
Le catene, specialmente se usate con poca neve, fanno sobbalzare parecchio la vettura, riducendo il confort di guida e sollecitando parecchio gli organi meccanici. Durante l'uso di tale dispositivo non si deve superare la velocità di 50Km/h.
RAGNI
Il montaggio di questo tipo di sistema antislittamento è più rapido e intuitivo rispetto alle catene, anche se in molti casi bisogna montare un adattatore sulle ruote motrici ad inizio stagione.
Garantiscono una buona tenuta e non occupano spazio tra ruota ed ammortizzatore: si possono perciò montare su parecchie vetture ''non catenabili'', a patto che ci sia lo spazio sufficiente tra la ruota e il parafango. Durante l'uso di tale dispositivo non si deve superare la velocità di 50Km/h.
Per contro anche con questo sistema su neve e ghiaccio si ha una notevole sollecitazione agli organi meccanici perché si ''salta'' parecchio. Quando sono riposte nel bagagliaio, sono molto ingombranti. Hanno un prezzo elevato.
GOMME CHIODATE
Sono dispositivi consentiti sperimentalmente dal 1966 e poi regolamentati nel 1971 e tutt’ora legittimi, ma solo se rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- la sporgenza dei chiodi dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm.;
- il numero di chiodi per ruota compreso fra un minimo di 80 e un massimo di 160 a partire dalla misura più piccola fino a quella più grande dei pneumatici.
- divieto dell'uso di pneumatici chiodati su veicoli di peso complessivo superiore a 3.500Kg;
- uso dei pneumatici chiodati limitato al periodo 15 novembre - 15 marzo.
- montaggio di pneumatici chiodati su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
- limite massimo di velocità, di 90 km/h lungo la viabilità ordinaria e 120 km/h in autostrada;
- applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
Comandante della polizia locale di Montagnana
Girolamo Simonato