Utilizzo di un disco con limite della velocità superiore alla velocità massima consentita per il veicolo.
Martedì 14 Agosto 2012Domanda:
Autocarro con limite max categoria 80 km/h, dotato di cronotachigrafo analogico.
Il conducente inserisce un disco omologato per la velocità di 125 km/h invece di uno omologato per i 100 km/h.
In quale sanzione incorre?
Risposta
Nell’esempio citato risulta che il conducente ha utilizzato un disco con limite della scala graduata della velocità superiore alla velocità massima consentita per il veicolo. In questo caso valgono due considerazioni preliminari:- Quale sia il limite di velocità previsto per il cronotachigrafo analogico: questo può differire dalla velocità massima consentita al veicolo e dev’essere rilevato dall’apposita targhetta con i dati dell’omologazione che è posta sul cronotachigrafo.
- Se è stato verificato se erano comunque presenti a bordo dischi con la corretta scala graduata ancora non utilizzati ed in quantità sufficiente.A questo va aggiunto che l’utilizzo di disco omologato per una velocità diversa da quella prescritta per il cronotachigrafo costituisce un’irregolarità di per se, ma va pure detto che se il limite previsto per il disco (125 Km/h) è superiore al limite prescritto per il cronotachigrafo, l’irregolarità non deriva probabilmente da volontà di intervenire fraudolentemente per modificare i dati registrati, in quanto in questo caso la velocità leggibile sul disco sarà maggiore di quella reale, con conseguente svantaggio a prescindere per il conducente.
"il datore di lavoro rilascia ai membri dell'equipaggio un numero sufficiente di fogli di registrazione , in relazione al carattere individuale di tali fogli , alla durata del servizio ed alla necessita di sostituire eventualmente i fogli sciupati o ritirati da un agente incaricato del controllo . il datore di lavoro consegna ai membri dell'equipaggio soltanto fogli di un modello omologato atti ad essere utilizzati nell'apparecchio montato a bordo del veicolo."L’applicabilità del 179 del cds, invece, si ritiene vada applicato dipendentemente dalle considerazioni preliminarmente esposte e, comunque, ponendola a carico del solo conducente (non del titolare della licenza/autorizzazione) qualora si verifichino le condizioni di cui alla considerazione preliminare n° 2.